IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto  l'art.  229  del  nuovo  codice  della  strada approvato con
decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.   285,   pubblicato   nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992 che delega i Ministri della Repubblica a  recepire,  secondo  le
competenze  loro  attribuite,  le  direttive  comunitarie afferenti a
materie disciplinate dallo stesso codice;
  Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce  la  competenza  del  Ministro  dei  trasporti   e   della
navigazione  a decretare in materia di norme costruttive e funzionali
dei veicoli a motore e dei  loro  rimorchi,  ispirandosi  al  diritto
comunitario;
  Visto il decreto 24 gennaio 1977 di recepimento della direttiva del
Consiglio  n. 76/760/CEE recante norme relative alla omologazione CEE
dei  tipi  di   dispositivi   di   illuminazione   della   targa   di
immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 84
del 28 marzo 1977;
  Visto il decreto 8 maggio  1995,  di  recepimento  delle  direttive
92/53/CEE  e  93/81/CEE  recanti modifiche della direttiva 70/156/CEE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli  Stati  membri
relative  all'omologazione  dei  veicoli a motore e dei loro rimorchi
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  148
del 27 giugno 1995;
  Vista  la  direttiva  della  Commissione n. 97/31/CE dell'11 giugno
1997 che adegua al progresso  tecnico  la  direttiva  76/760/CEE  del
Consiglio  relativa  ai  dispositivi  di illuminazione della targa di
immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro  rimorchi
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CE L 171 del 30 giugno 1997;
  Visto  il  testo  delle  prescrizioni tecniche del regolamento n. 4
della  Commissione  economica  per  l'Europa  delle   Nazioni   unite
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  CE L 203 del 30 luglio
1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le prescrizioni del presente decreto si  applicano  a  tutte  le
categorie  di  veicoli  definite nell'allegato II al decreto 8 maggio
1995 di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE.